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DETRAZIONE FISCALE
DEL 65% |
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Detrazione IRPEF del 65% per interventi di risparmio energetico sugli edifici.
L'attuale politica del governo incentiva gli interventi di risparmio energetico offrendo rilevanti sgravi fiscali per lavori di ristrutturazione della casa che ne migliorino l’efficienza energetica. La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto per i contribuenti una detrazione dall’IRPEF del 55% (ELEVATA AL 65% per tutti gli interventi dal 1 Luglio 2013 al 31 Dicembre 2014) delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici esistenti, prorogata dalla legge Finanziaria 2008 per spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 (ed ora sino al 31 dicembre 2013). Le agevolazioni si applicano per interventi volti alla riduzione delle dispersioni termiche degli edifici, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, l’installazione di caldaie a condensazione , la costruzione di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica. Con la Finanziaria 2008 sono state introdotte le agevolazioni per il gasolio e il gpl utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o energia geotermica e per le sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
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CHI PUO' BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE FISCALE
Possono usufruire della detrazione fiscale:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone e società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono usufruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile (es. usufrutto, nuda proprietà ecc.);
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato.
Gli interventi possono essere effettuati su immobili di qualsiasi tipologia catastale, compresi quelli rurali.
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione le quote residue (non utilizzate) potranno essere usufruite dal nuovo titolare. In caso di immobile locato o concesso in comodato al momento della cessazione del contratto di locazione o del comodato l’agevolazione rimane in carico al conduttore o comodatario.
GLI INTERVENTI AMMESSI
Interventi di riqualificazione energetica globale di interi edifici: riguardano l’immobile nel suo complesso. La condizione per cui sia detraibile dall’Irpef il 55% delle spese è che siano migliorate le prestazioni energetiche dell’immobile (ovvero la quantità di energia annua necessaria all’edificio, nell’ipotesi di un utilizzo standard dello stesso, per i bisogni connessi alla climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione). In particolare si richiede che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulti non superiore ai valori definiti dall’Allegato A al DM 11/03/2008. Per questi interventi è permessa una detrazione massima di 100.000 €, pari a una spesa di 181.818,20 €.
Interventi sull’ involucro edilizio di edici esistenti (coibentazione di chiusure orizzontali e verticali) e di sostituzione di finestre comprensive di infissi. Per questi interventi è permessa una detrazione massima di 60.000 €, pari a una spesa di 109.090,90 €.
L'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le spese ammesse a detrazione riguardano la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche e elettroniche, delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici, anche integrati con impianti di riscaldamento. In questo caso l’asseverazione deve attestare il rispetto dei seguenti requisiti: i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni; i pannelli solari devono disporre di una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato; l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 60.000 €, corrispondenti ad una spesa di 109.090,90 €.
Interventi sugli impianti di riscaldamento : riguardano la sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e la messa a punto del sistema di distribuzione. Le spese ammesse riguardano lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di riscaldamento esistente, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche e elettroniche, delle opere idrauliche e murarie per la sostituzione dell’impianto; sono comprese anche le spese per la messa a punto della rete di distribuzione, per i sistemi di trattamento dell’acqua, per i dispositivi di controllo e regolazione e per i sistemi di emissione. Non possono essere detratte le spese sostenute nel caso di trasformazione dell’impianto centralizzato in impianti individuali autonomi. Nei casi in cui spetta la detrazione, l’asseverazione del tecnico deve attestare il rispetto dei seguenti requisiti:
- per i nuovi impianti con caldaie a condensazione : che siano installati generatori di calore a condensazione con un rendimento termico utile, a carico, pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93+2LogPn, dove Log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; inoltre che siano installate ove tecnicamente compatibili (secondo quanto previsto dal DM 06/08/09) valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Nel caso di impianti aventi potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW , oltre al rispetto di quanto sopra, l’asseverazione deve specificare: che sia stato adottato un bruciatore di tipo modulante; che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore; che sia stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. Nel caso di sostituzione di caldaie autonome tradizionali con caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;
- per impianti con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia: per i lavori realizzati negli anni 2009 e 2010 devono essere installate pompe di calore aventi un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER), almeno pari ai valori minimi fissati nell’allegato I del DM 06/08/09, riferiti agli anni 2009 e 2010. Il sistema di distribuzione deve essere messo a punto e equilibrato in relazione alle portate. Qualora siano installate pompe di calore dotate di variatore di velocità (inverter), i valori di COP e EER riportati nell’allegato I sono ridotti del 5%. Nel caso di sostituzione di impianto termico con pompa di calore ad alta efficienza di potenza elettrica non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 30.000 €, corrispondenti ad una spesa di 54.545,45 €.
PERIODO DI DETRAZIONE
Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2012, la detrazione dall’imposta lorda deve essere suddivisa in dieci rate annuali di pari importo. Per lo stesso intervento, queste detrazioni fiscali non sono cumulabili con le detrazioni del 36% previste per la manutenzione straordinaria delle abitazioni né con altre agevolazioni fiscali nazionali. Sono però compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e con incentivi di diversa natura che saranno indicati in un decreto di prossima emanazione.
PROCEDURA
Per interventi di riqualificazione globale dell’edificio e per interventi sull’involucro edilizio, con l’esclusione della sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, è necessario richiedere ad un tecnico abilitato l’attestato di qualificazione energetica conforme all’allegato A del DM 19/2/2007. Con l’entrata in vigore delle "linee guida sulla certificazione energetica" di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, è necessario produrre e conservare l'attestato di certificazione energetica ma, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, si deve trasmettere all'ENEA solo l'attestato di qualificazione energetica. Se necessaria, occorre richiedere ad un tecnico abilitato l’asseverazione che attesti che l’intervento risponda ai requisiti tecnici richiesti.
Nel caso di persona fisica, effettuare i pagamenti tramite bonifico postale o bancario, dal quale risulti la causale del versamento (ossia gli estremi della fattura da saldare e il riferimento alla legge Finanziaria 2008), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita IVA o il codice fiscale del soggetto a cui il versamento è destinato.
Nel caso di soggetti titolari di reddito di impresa non è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. In tal caso la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Compilare la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, conforme all’allegato E o all’allegato F del DM 19/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
Trasmettere all’ENEA, esclusivamente compilando a video gli appositi moduli opportunamente predisposti sul sito http://finanziaria2010.enea.it , entro 90 giorni dalla fine dei lavori (intesa come data del collaudo degli interventi), i seguenti documenti:
- copia dell’attestato di qualificazione energetica (se necessario),
- copia della scheda informativa (allegato E o F del DM del 19/2/2007 e s.m.i.).
Una volta inviati i moduli telematicamente, il sito rilascerà ricevuta informatica (C.P.I.D) valida a tutti gli effetti. Conservare ed eventualmente esibire, a richiesta della Amministrazione Finanziaria, tutta la documentazione tecnica (compresi gli originali cartacei dell’attestato di qualificazione energetica e della scheda informativa), le fatture e i bonifici comprovanti le spese effettivamente sostenute.
E’ opportuno ricordare che sulle fatture è necessario che sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.
Se gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici, va conservata ed esibita anche copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, infine, va conservata la dichiarazione del consenso ai lavori da parte del possessore.
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